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R. C. Condomini

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1. Cosa può assicurare con questa polizza

Fabbricati Classic  propone un sistema di garanzie a tutela del fabbricato adibito prevalentemente a uso civile

Possono essere assicurati interi stabili costituiti in condominio, fabbricati unifamiliari, porzioni di fabbricati plurifamiliari o singoli appartamenti.

Alla tutela dell'immobile, e dedicato il

Quadro I - Incendio e altri danni materiali

La nostra offerta, estremamente personalizzabile, costituisce una protezione globale del patrimonio immobiliare.

Gli eventi coperti da garanzia sono molti e diversi e comprendono ad esempio l'incendio, la caduta di antenne, i danni ai cristalli, gli atti dolosi di terze persone, i fenomeni atmosferici e la fuoriuscita di acqua condotta o altri liquidi a seguito di una rottura accidentale delle tubazioni del fabbricato.

Il secondo Quadro di garanzia e specificamente dedicato alla responsabilità civile, distinta in quella verso terzi (R.C.T.), quella verso gli addetti al fabbricato (R.C.O.) e quella dell'amministratore del condominio.


Quadro II - Responsabilità Civile

Assicurarsi per i danni a terzi e un comune atto di precauzione.

La responsabilità civile verso terzi tiene indenne l'assicurato, in quanto proprietario cd eventualmente conduttore del fabbricato, per i danni involontariamente procurati ad altri.

La garanzia di R.C.O. tiene indenne l'assicurato dalla responsabilità che potrebbe ricadere su di lui a seguito di infortuni subiti dagli addetti al fabbricato, quali ad esempio il portiere o il giardiniere.

La responsabilità civile dell'amministratore e una copertura indirizzata all'amministratore dello stabile in condominio. La garanzia prevede il risarcimento dei danni e delle perdite patrimoniali involontariamente causati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività di amministratore del condominio indicato nella scheda di polizza.

Il Quadro III e relativo alla tutela legale dell'intero condominio.

Quadro III - Tutela Legale

Prevede la scelta tra due diverse formule di copertura, base e super, sulla base delle singole esigenze e richieste.

In entrambi i casi, si tratta delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - in caso di controversie legate al condominio e alla sua manutenzione.

II quarto ed ultimo Quadro di garanzia

Quadro IV - Assistenza

Offre un'ampia gamma di prestazioni di assistenza in situazioni di difficolta conseguenti a eventi che rendano necessario un aiuto immediato presso il fabbricato, dall'invio di artigiani o di personale di vigilanza al trasferimento di oggetti, dalle informazioni sulla sicurezza degli impianti alle informazioni legali.

4. Dove e assicurato

L'assicurazione e valida per il fabbricato indicato nella scheda di polizza: via, località, C.A.P e provincia.

La tutela legale e garantita per le controversie, legate a violazioni avvenute nel territorio italiano e in quello della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano. Per le vertenze, extracontrattuali o penali si estende agli stati ' dell'Unione Europea e della Svizzera.

L'Assistenza e prestata unicamente per i fabbricati che si trovano in Italia.

5. Durata del contratto

La durata dell'assicurazione e indicata nella, scheda di polizza (decorrenza e scadenza)    Assicurazione

Se non c'è disdetta il contratto si rinnova di anno in anno, salvo nel caso in cui non sia previsto il tacito rinnovo.

Nel caso di ritardi nel pagamento cl sono 15 giorni di tempo per provvedere, nei quali la, copertura e comunque garantita.

6. Cosa fare in caso di sinistro

La sezione 5 "Norme per la liquidazione dei Sinistri" contiene obblighi e procedure alle quali attenersi in caso di sinistro.

Innanzitutto quando si verifica un sinistro, occorre provvedere alla denuncia entro 10 giornidal momento in cui si viene a conoscenza dell'accaduto. Inoltre, in base al Quadri di garanzia operanti, esistono obblighi specifici. In generale, e in estrema sintesi, in seguito alla denuncia si devono fornire notizie relative alle circostanze in cui si e verificato l'evento e mettere a disposizione ogni documento che possa facilitare le indagini e i vari accertamenti.

La garanzia di assistenza, ad esempio, prevede l'obbligo di fornire telefonicamente le proprie generalità (località, via, telefono eccetera), la tipologia dell'evento occorso, eventualmente il codice personale di riconoscimento indicato nella scheda di polizza e il tipo di intervento richiesto. La struttura organizzativa consente infatti l'erogazione della prestazione solo dopo che la Società ha verificato l'esistenza delle condizioni che attivano la garanzia.

7. Come viene liquidato il sinistro

I danni al fabbricato sono liquidati con il criterio del valore a nuovo. Si stima cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato distrutto o per riparare le parti danneggiate. Dall'indennizzo così stabilito verrà detratto solo il valore degli eventuali residui.

Criteri specifici vengono utilizzati per quantificare danni a piante, alberi, cristalli, o per stabilire danni che prevedono il rimborso di spese, costi e oneri.

Per quanto riguarda la garanzia di responsabilità civile, il terzo danneggiato sarà risarcito del danno subito (capitale, interessi e spese).

Definizioni specifiche per l'Assistenza

La persona fisica o giuridica nominata dall'assemblea dei condomini al sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, cui compete l'attività di amministrazione del Condominio.

Il Fabbricato identificato nella scheda di polizza con parti di proprietà comune a più soggetti (art. 1100 e seguenti del Codice Civile).
Fabbricato. Si intendono le parti di proprietà e di uso comune del Fabbricato, identificato nella scheda di Polizza e destinato in misura superiore al 50% ad abitazioni civili, studi professionali e uffici, nonché le parti comuni dei relativi box anche se in corpi separati. Se L'Assicurazione riguarda una singola Unita immobiliare o un singolo Fabbricato unifamiliare, si intendono le parti del Fabbricato identificato nella scheda di Polizza destinate ad abitazione civile, studio professionale e ufficio e i relativi box anche se in corpi separati.

Guasto. Il mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi al servizio del Fabbricato.

Rappresentanti del Condominio. L'Amministratore e le persone di cui l'Amministratore
abbia segnalato alla Società i dati richiesti al momento della stipulazione della Polizza.

Sinistro. La situazione di difficolta conseguente al verificarsi di un evento fortuito occorso al Fabbricato che:
- provochi danni materiali e diretti al Fabbricato;
- renda i locali inutilizzabili o indisponibili;
- metta in pericolo la sicurezza dei locali o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato.

Struttura organizzativa. Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza.

Quadro I
Incendio e altri danni materiali

1.1 Incendio

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiVindicaV nella Polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:
a)   Incendio;
b)   fulmine;
c)   Implosione, Esplosione e Scoppio, non causati da ordigni esplosivi, a eccezione di  quelli posti all'esterno del Fabbricato;
d)   caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano;
e)   bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
f)   urto di veicoli stradali e natanti anche se sono di proprietà dell'Assicurato/Contraente
g)   fumo, gas e vapori

1.2 Altri Danni materiali
(la garanzia è operante solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali ediretti causati al Fabbricato da:

h)   fenomeni elettrici, occasionati da qualsiasi motivo, agli impianti e agli apparecchi elettrici cd elettronici al servizio del Fabbricato. Non sono indennizzabili i danni: - derivanti da usura, carenza di manutenzione o manomissione; - a lampade, fusibili o valvole. La garanzia e prestata fino al raggiungimento del 10% della Somma assicurata per Sinistro e per periodo assicurativo. II pagamento dell'indennizzo e effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per ciascun Sinistro;
i)   caduta di antenne, compresi i danni alle stesse;
j)   caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni alla cabina e alle parti meccaniche dell'impianto
k)   caduta di alberi di pertinenza del Fabbricato oppure non di pertinenza ma posti nell' immediate vicinanze. Nel caso di alberi di pertinenza del Fabbricato sono compresi i danni agli stessi, a condizione che sulle piante sia effettuata  una manutenzione periodica


L'Assicurazione comprende inoltre:
l)   il furto di Fissi e infissi  relativi ai vani di uso comune e alle porte di accesso delle singole Unita immobiliari, dei box e delle cantine, compresi i danni causati ai  Fissi e infissi dai ladri, anche se commessi per penetrare nelle singole Unita immobiliari.Se l'Assicurazione riguarda una singola Unita immobiliare o un singolo Fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare sono compresi in garanzia i Fissi e gli infissi che proteggono gli accessi esterni.La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato al punto 1.8 Esclusioni numero 2);

m)   il furto di pluviali e grondaie, compresi i danni agli stessi causati durante il furto o nel tentativo di commetterlo. La garanzia e prestata fino al raggiungimento del 2% della Somma assicurata con ii limite di euro 5.000 per Sinistro e periodo assicurativo
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato al punto 1.8 Esclusioni numero 2);
n)   i danni ai Cristalli, di proprietà comune, in conseguenza di una rottura accidentale o a causa dell'azione, anche dolosa, dl terze persone. Se l'Assicurazioneriguarda una singola Unita immobiliare o un singolo Fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare sono compresi in garanzia i Cristalli posti a protezione degli accessi esterni.
Non sono indennizzabili i danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione dei locali.
La garanzia e prestata fino al raggiungimento di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
La presente garanzia opera a deroga di quanto indicato al punto 1.8 Esclusioni numero 2);
o)   in caso di dispersione di gas, le spese di ricerca e ripristino necessariamente sostenute in seguito a un danno agli impianti al servizio del Fabbricato, per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del Fabbricato. La garanzia e prestata fino al raggiungimento di euro 2.500 per Sinistro cd euro 5.000, per periodo assicurativo. La garanzia e operativa a condizione che la ' dispersione di gas sia accertata all'azienda di distribuzione.

1.3 Eventi eccezionali
(le garanzie sono operanti solo se e indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:

1.3.1 Atti vandalici e dolosi


Commessi individualmente o in associazione, compresi quelli di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse. Sono inoltre compresi i guasti causati dalle forze dell'ordine intervenute in seguito a tali eventi.
Relativamente al danni di imbrattamento delle, parti esterne del Fabbricato, L'indennizzo e effettuato con la detrazione di una Franchigia di, euro 250 per ciascun Sinistro. Non sono indennizzabili i danni di sottrazione di qualsiasi genere.

La presente garanzia opera a deroga di quanto indicato al punto 1.1 Incendio lettera c) e di quanto indicato al punto 1.8 Esclusioni numero 2).

1.3.2 Fenomeni atmosferici

determinati dall'azione diretta e immediata di:
- vento;
- urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento;
- precipitazioni atmosferiche.
Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenzariscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

I danni dovuti al bagnamento delle parti interne del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del suddettifenomeni.

I danni provocati a tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, sono indennizzati fino al raggiungimento di euro 30.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.

I danni causati da grandine a:

- vetrate, lucernari e verande;

- lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica;

- fissi e infissi;
sono indennizzati fino al raggiungimento di euro 30.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.

I danni conseguenti al crollo totale o parziale del Fabbricato  provocato direttamente dal peso della neve sono indennizzati fino al raggiungimento del 70% della somma assicurata per ciascuno sinistro.

La garanzia e operativa unicamente per i Fabbricati conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto. Non sono indennizzabili i danni causa da:
inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
gelo;
rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati esclusivamente da grandine o neve;

ne i danni a:
- tende e relativi sostegni;
insegne, e altri enti all'aperto, a eccezione di antenne, alberi, serbatoi e impianti e installazioni fissi per natura e destinazione;
-capannoni pressostatici, tensostrutture e strutture in legno.

Il pagamento dell'indennizzo e effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 250 per ciascun Sinistro.

1.4 Fuoriuscita liquidi
(le garanzie sono operanti solo se e indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricati da:

1.4.1 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
causata da un guasto o una rottura accidentale di pluviali, e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato. per lo ~carico delle acque,
Sono esclusi i danni derivanti da:

- corrosione e usura, umidita e stillicidio;
- occlusione,
- rigurgito e trabocco delle fognature;
- gelo.
Sono escluse inoltre le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del Fabbricato e degli impianti allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto o la  rottura che hanno dato origine allafuoriuscita di liquidi

Il pagamento dell'indennizzo e effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per ciascun Sinistro.

1.4.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi causata da occlusione

degli impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso. Sono esclusi i danni derivanti da occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Sono escluse inoltre le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del Fabbricato e degli impianti allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto o la rottura che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi.

Il pagamento dell'indennizzo e effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per ciascun Sinistro.

1.4.3 Fuoriuscita di acqua condotta causata da gelo

degli impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato. Sono esclusi i danni derivanti da:

- gelo di condutture installate all'esterno della costruzione edile, anche se interrate;

- gelo al locali sprovvisti di impianto di riscaldamento.

Sono escluse inoltre le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del Fabbricato e degli impianti allo scopo di ricercare cd eliminare ii guasto o la rottura che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua condotta.

Il pagamento dell'indennizzo e effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per ciascun Sinistro.

1.4.4 Spese di ricerca e ripristino

A seguito di un danno rientrante nelle garanzie previste al precedenti punti 1.4.1 Fuoriuscita d' acqua condotta e altri liquidi, 1.4.2 Fuoruscita d'acqua condotta e altri liquidi causata da occlusione e 1.4.3 Fuoriuscita di acqua condotta causata da gelo, la Società rimborsa inoltre le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni ed i rivestimenti, anche in caso dl danno causato solo a terzi.

La garanzia e prestata fino al raggiungimento del 5% della Somma assicurata con il limite di euro 50.000 per Sinistro e periodo assicurativo.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato al punti 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3.

Quadro II
2 Responsabilità Civile


2.1 Proprietà del fabbricato
( la garanzia è operante solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Poliza)
La società assicurata, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, il Risarcimento delle somme ( capitale, interessi e spese) che l'assicurato è tenuto a pagare terzi, quale civilmente responsabile, per danni involontari e derivanti dalla proprietà del Fabbricato e/o dalla conduzione delle parti comuni.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo, la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
a)   dalla proprietà dei parchi, giardini, alberi impianti e attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancelli anche automatici, strade private e altri spazzi di pertinenza del Fabbricato;
b)   dalla mancata rimozione della neve e del ghiaccio dei tetti, dai marciapiedi o da altre superfici;
c)   dalla caduta di antenne;
d)   dalla fuoriuscita di liquidi causata da guasto o rottura accidentale di tubazioni e impianti fissi al servizio del Fabbricato e dalla spargimento di liquidi derivanti  dalla conduzione delle parti comuni. Per i danni a cose di terzi inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste in localiinterrati o seminterrati,il Risarcimento è effettuato nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di polizza, fino al raggiungimento de euro 200.000 per Sinistro e periodo assicurativo;
e)   da lavori di ordinaria manutenzione;
f)   quale committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione  del Fabbricato; restano comunque escluse le responsabilità derivanti al committente al sensi dei D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
g)   in conseguenza di danni causati con dolo dai Prestatori di lavoro addetti al Fabbricato o dai loro sostituti occasionali


Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione e stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condomini, i loro familiari e dipendenti, cd e compresa nell'Assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l'Assicurazione e stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, sono compresi i danni di cui deve rispondere in proprio e quelli di cui deve rispondere pro quota, escluso ii maggior onere eventualmente derivante da obblighi  solidali con altri condomini

2.5 Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O)
(La garanzia è operante se è indicato il relativo Premio nella Scheda di Polizza)
La Società tiene indenne l'Assicurato, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza e purché in regola al momento del Sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, dl quanto e tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmenteresponsabile:

a) al sensi delle disposizioni dl legge che disciplinano le azioni dl regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gliinfortuni subiti dai Prestatori di lavoro;

b) al sensi del CodiceCivile a titolo diRisarcimento per i danni non rientranti nel casoprevisto dal precedente punto a) causati al Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% (sei percento calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38 del 23/02/2000.


La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato, al sensi di quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), di quanto e tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i sostituti occasionali dei Prestatori di lavoro addetti al Fabbricato per gli infortuni da loro subiti, anche se non assicurati presso l'INAIL, purché ne derivi una responsabilità conseguente a reato perseguibile d'ufficio.

L'Assicurazione non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;

-i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

2.6 Responsabilità Civile dell'amministratore

(la garanzia e operante solo se e indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)

La Società tiene indenne l'amministratore, entro ii Massimale e nei limiti  indicati nella Polizza, di quanto e tenuto a pagare come civilmente responsabile, per danni e perdite patrimoniali involontariamente provocati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività di amministratore dello stabile indicato nella scheda di Polizza, al sensi degli art. 1130 e 1131 del Codice Civile.

La garanzia comprende i danni e le perdite patrimoniali:
a) derivanti da appalti di lavori o di forniture relative alla manutenzione ordinaria o straordinaria dello stabile;
b) derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (regolato dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni).
La garanzia opera a condizione che

- L'amministratore abbia rispettato gli obblighi e le prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione;
- L'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività esercitata. Restano quindi esclusi i trattamenti di dati  aventi finalità commerciali.
Questa garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 50.000 per Sinistro e per periodo assicurativo;

c)a seguito di Incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere. Questa garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 50.000 perSinistro eperperiodo assicurativo;

d)derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, a condizione che siano conseguenza di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza. Questa garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 50.000 per Sinistro e per periodo assicurativo

e)relative a sanzioni, multe e ammende inflitte ai condomini per errori imputabili all'amministratore stesso. Questa garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 100.000 per Sinistro e per periodo assicurativo;

f)derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministratore in qualità di sostituto d'imposta, così come previsto dalla Legge 449/1997 e successive modifiche o integrazioni;

g) derivanti dalla responsabilità civile dell'amministratore per fatto colposo o doloso dei suoi Prestatori di lavoro, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dello stesso amministratore.

Sono inoltre compresi i danni involontariamente provocati a terzi in occasione di visite di lavoro nello stabile condominiale.

2.6.1 Responsabilità per mancato pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 2 Decorrenza della garanzia delle "Condizioni Generali di Assicurazione", nel caso in cui ci sia responsabilità dell'amministratore per il mancato pagamento del Premio relativo alla presente Polizza, si conviene quanto segue:

premesso che la rata di Premio scaduta e comunque dovuta ai sensi del suddetto Art. 2, la Società garantisce l'Assicurato anche nel caso di mancato pagamento della rata di Premio, annuale o frazionata, dovuta per il presente contratto, per un massimo di 90 giorni dopo quello della scadenza.
Questa garanzia viene prestata nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 60.000 per Sinistro e per periodo assicurativo; il pagamento di eventuali Sinistri avvenuti in tale periodo sarà effettuato a condizione che la rata di Premio dovuta venga pagata insieme alla denuncia del Sinistro.

Rimane fermo ogni diritto della Società di riscuotere Premi scaduti e non pagati.



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