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Polizze Infortuni

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Assicurarsi contro gli infortuni con una polizza assicurativa significa proteggersi dalle conseguenze economiche che può avere un infortunio sulla vita dell'assicurato. Per infortuni, in termini assicurativi, si intendono tutti quegli eventi di carattere non prevedibile, non controllabile (quindi fortuito) esterni all'assicurato, di carattere violento e che procurino lesioni fisiche osservabili e misurabili. Generalmente, sotto la definizione di infortunio ricadono: annegamento, assideramento, lesioni muscolari, asfissia causata da gas o vapori, colpi di sole o di calore, infezioni non legate a malattie, avvelenamenti per morsi o punture di animali, ernie addominali. Con apposite clausole inserite nella polizza, possono essere compresi anche gli incidenti di mezzi pubblici, i tumulti e rivolte popolari, la pratica sportiva e le calamità naturali come cause di infortuni risarcibili dalle assicurazioni. Un altro tipo di clausola che può essere inserito nella polizza assicurativa contro gli infortuni è quella che impedisce alla compagnia di assicurazione la rivalsa in caso di colpa da parte dell'assicurato o di sua negligenza grave che concorra a determinare l'infortunio.

Generalmente infatti le polizze infortuni non risarciscono i danni causati da una colpa dell'assicurato. Con questa clausola anche i danni in cui si può riconoscere la colpa dell'assicurato vengono rimborsati dalla polizza.
Per quanto riguarda le possibili conseguenze di un infortunio. queste possono appartenere, secondo le polizze assicurative, a tre grandi categorie: quella di inabilità temporanea, quella di invalidità permanente e il caso morte. L'invalidità permanente si verifica quando i danni subiti a causa dell'infortunio non sono reversibili e anzi condizioneranno tutta la vita futura dell'assicurato, in particolare impedendone qualunque attività lavorativa. L'inabilità temporanea è la perdita della capacità lavorativa per un lasso limitato di tempo. L'indennizzo generalmente previsto per l'inabilità temporanea è una diaria che copre i giorni di lavoro persi dall'assicurato. È quindi un risarcimento particolarmente consigliabile per chi svolge attività lavorative autonome, che non prevedono indennizzi malattia. L'invalidità permanente viene calcolata con un valore percentuale che corrisponde al tipo di menomazione fisica o sensoriale a cui corrisponde il danno. Per assegnare un valore all'invalidità ci si rifà ad apposite tabelle, preparate e costantemente aggiornate dall'Ania e dall'Inail. Per quanto riguarda le invalidità non previste dalle tabelle, per valutarle la compagnia di assicurazione può predisporre un'apposita perizia medica. Il caso del decesso per infortunio invece prevede un risarcimento o una rendita per il beneficiario indicato nella polizza infortuni dall'assicurato. È possibile anche non specificare il beneficiario della polizza. In questo caso, il risarcimento verrà suddiviso in parti uguali fra gli eredi dell'assicurato.






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