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Polizza R. C. Professionale

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L'Assicurazione Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal D.P.R. 137/2012 “Riforma delle Professioni” (art.5 (1)) della cui esistenza i liberi professionisti devono rendere noto il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale con indicazione degli estremi di polizza e relativo massimale. Tale obbligo acquista efficacia dal 15/08/2013.Dagli Architetti agli Ingegneri, dai Dottori Commercialisti agli Avvocati, ai Medici, Agronomi, Geologi, (vedi lista delleprofessioni regolamentate), ogni libero professionista deve avere una polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Con questa polizza i Liberi Professionisti risultano tutelati a fronte di richieste di risarcimento per errori, omissioni, negligenza professionale, e responsabilità contrattuale.
Anche se l'obbligo assicurativo è stato posticipato al 15/08/2013, ecco 2 buoni motivi per sottoscrivere fin d'ora una polizza di Responsabilità Civile Professionale:

  • Tutela dei clienti per errore del libero professionista

  • Tutela del patrimonio del libero professionista


Se avete necessità per completare il modulo di richiesta preventivo, chiamateci allo 095 921616 o inviateci un'email a scalisi.assicurazioni@gmail.com

Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

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www.bronte118.it; www.geometrict.it;http://www.comune.randazzo.ct.it/

 
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